Il decalogo del sito web spagnolo (I Parte).

In questo articolo e nel prossimo si illustreranno i “10 comandamenti” ai quali, sotto il profilo giuridico, si deve attenere un sito web che offra beni o servizi in Spagna.

A mo’ di introduzione, va rilevato come la normativa spagnola si applichi innanzitutto ai titolari si siti web (legalmente denominati “prestatori di servizi della società dell’informazione”) domiciliati o residenti in Spagna ovvero che abbiano uno stabilimento permanente nel Paese.

Ma sono tenuti al suo rispetto anche i prestatori non residenti o senza stabilimento permanente in Spagna che offrano servizi i cui destinatari siano radicati nel Paese, in particolare, nel caso in cui detti servizi riguardino uno dei seguenti ambiti:

  • Diritti di proprietà intellettuale o industriale;

  • Pubblicità di organismi di investimento collettivo;

  • Assicurazioni dirette;

  • Contratti con consumatori;

  • Scelta della legislazione applicabile ai contratti;

  • Comunicazioni elettroniche non richieste.

Il decalogo di cui in questo articolo cominciamo ad illustrare i primi 5 “comandamenti” dovrà essere osservato da tutti coloro cui sia applicabile la normativa spagnola come sopra indicato e che realizzino in concreto attività oggetto di ciascun obbligo.

Va peraltro tenuto conto del fatto che i vari punti vengono qui trattati in modo sintetico e generale e che, potendo discendere da ognuno di essi, nei singoli casi concreti, ulteriori obblighi, qualora si intenda utilizzare commercialmente un sito web in Spagna è consigliabile rivolgersi previamente ad un legale esperto del settore.

Alla luce di tali avvertenze, si illustrano i primi 5 punti che il titolare di un sito web che presti servizi in Spagna deve prendere in considerazione:

  • Dati identificativi del prestatore: si deve innanzitutto indicare, in qualche parte del sito (in generale nella sezione denominata “Termini e condizioni d’uso” o in modo analogo) il nome o la denominazione sociale del responsabile del sito, il suo domicilio, indirizzo di posta elettronica ed ogni altro dato che permetta lo stabilimento con esso di una comunicazione diretta ed effettiva, oltre al codice fiscale.

  • Prestatori speciali: quei prestatori che siano iscritti al Registro delle Imprese o ad altri pubblici registri dovranno indicare inoltre i dati di iscrizione. Allo stesso modo, se l’attività è soggetta a preventiva autorizzazione, dovranno essere specificati i dati relativi alla predetta oltre che all’organo competente per la vigilanza. Nel caso di professioni regolamentate, dovranno essere indicati i dati di iscrizione all’albo, quelli relativi al titolo accademico che abilita all’esercizio della professione oltre al riferimento alle norme che regolano l’esercizio della professione in questione ed ai mezzi, inclusi quelli elettronici, attraverso i quali tali norme sono consultabili. Dovranno infine essere comunicati, entro tre mesi dall’inizio dell’attività, i dati al Registro delle vendite a distanza qualora i prestatori non siano già iscritti in un registro simile in un altro Stato membro dell’UE.

  • Prezzi: a prescindere dagli ulteriori obblighi relativi alla contrattazione elettronica di cui si parlerà nel prossimo articolo, va segnalato che, nel caso in cui il bene o il servizio offerti tramite web abbiano un prezzo, andrà fornita un’informazione chiara ed esatta in relazione al medesimo, precisando se questo include le imposte applicabili, nonché riguardo a tutti gli aspetti delle spese di invio.

  • Collegamenti ipertestuali: in generale, i prestatori che includano collegamenti ipertestuali (link) ad altre pagine o contenuti non sono responsabili delle informazioni cui i propri utenti sono reindirizzati sempre che: a) non ne siano a conoscenza dell’illiceità o del fatto che questi ledano beni o diritti di terzi suscettibili di risarcimento; b)qualora abbiano conoscenza di quanto alla precedente lettera, agiscano diligentemente per la soppressione o l’inutilizzabilità del collegamento ipertestuale.

  • Pubblicità: la pubblicità online tramite banners, finestre pop-up o altro dovrà essere chiaramente identificabile come tale così come l’identità della persona fisica o giuridica nel nome della quale viene effettuata nonché il suo carattere commerciale. In tal caso è fatto divieto di indurre l’utilizzatore a visitare siti web dei quali non risulti chiaramente la finalità pubblicitaria o dei quali si occulti o dissimuli l’identità dell’inserzionista. Deve inoltre tenersi conto del fatto che il titolare del sito in cui è collocata la pubblicità illecita può essere ritenuto responsabile dei danni cagionati da questa, specialmente quando riceva un compenso (il che avviene nella normalità dei casi) e i pregiudizio riguardi i consumatori.

Bonus track: comunicazioni commerciali per posta elettronica non richieste.

Per quanto riguarda lo “spam” con fini commerciali, la Spagna ha aderito al sistema di opt-in, in virtù del quale sono proibite comunicazioni commerciali tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica equivalente che non siano previamente state richieste o autorizzate dai destinatari, salvo che esista un preesistente rapporto contrattuale, i dati del destinatario siano stati ottenuti in modo lecito e si utilizzino per prodotti o servizi simili a quelli già acquistati dal destinatario della comunicazione. Inoltre, l’utilizzatore dovrà potersi opporre all’uso dei propri dati con fini pubblicitari tanto all’atto della loro raccolta come in occasione di ogni comunicazione commerciale che gli venga indirizzata, dovendo il prestatore, nel caso in cui la pubblicità sia inviata tramite posta elettronica, includere un indirizzo mail presso il quale esercitare il diritto di opposizione in questione. Infine, il consenso al ricevimento di comunicazioni commerciali può essere revocato dal destinatario in qualunque momento.

Pablo Sylvester

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