Continua l’esposizione del “decalogo” degli obblighi previsti dalla normativa spagnola che devono essere ottemperati da chi utilizzi un sito web con finalità commerciali in Spagna.
Ecco quindi un secondo blocco con 5 prescrizioni aggiuntive per il prestatori di servizi tramite web:
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Protezione dei dati personali: le imprese (o i privati) che raccolgano informazioni sugli utilizzatori dei loro siti web dovranno rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Per “dato di carattere personale” si intende qualsiasi informazione riguardante persone fisiche, identificate o identificabili, che possa essere raccolto su qualsiasi tipo di supporto, per il suo successivo trattamento e utilizzo. Questa nozione non comprende solo dati scritti (compresi gli indirizzi di posta elettronica) ma anche fotografie, filmati e contenuti audiovisivi di qualsiasi tipo, sempre che siano riferiti a una persona identificata o identificabile e che possano essere raccolti, registrati, trattati e trasmessi a un terzo.
Per una raccolta di dati conforme alla normativa vigente attraverso un sito web in primo luogo si dovrà procedere alla notificazione della creazione di un archivio all’Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati. E’ “archivio” qualsiasi insieme ordinato di dati.
In secondo luogo, occorre informare l’interessato dei seguenti aspetti: esistenza dell’archivio in cui sono stati inseriti i suoi dati; fonte del dato registrato (qualora questa non coincida con l’interessato stesso); finalità dell’archivio e destinatari dell’informazione; identità del responsabile dell’archivio; facoltà di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione.
Inoltre, dovrà essere procurato il consenso dell’interessato, che potrà essere anche tacito per quei dati che non siano espressamente protetti.
Infine, riguardo alla sicurezza, la legge prevede tre livelli: basico, che si applica a quegli archivi che contengono informazioni personali generali; medio, quando gli archivi riguardano informazioni finanziarie, mancati pagamenti, condanne penali o sanzioni; alto, che include quelle che sono denominate “informazioni sensibili” quali sono, tra le altre, quelle relative all’ideologia, religione, origine razziale, salute, vita sessuale o affiliazione sindacale. Gli archivi di livello medio e alto devono essere sottoposti ad un controllo interno o esterno, almeno ogni due anni, al fine di verificare l’ottemperanza delle misure tecniche necessarie a garantire la loro sicurezza.
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Cookies: le norme sui cookies sono una variante della protezione dei dati. I cookies sono piccoli archivi che si installano nel dispositivo dell’utilizzatore quando questi naviga tra i siti web che ne sono dotati e che permettono di ricavare informazioni sull’utilizzatore stesso per il loro successivo trattamento e uso, normalmente a fini commerciali. Possono essere di diverso tipo: più o meno invasivi. Gli obblighi relativi al loro uso sono fondamentalmente due: da un lato, prima di essere scaricati sul dispositivo del visitatore di un sito web, questi deve essere informato, con chiarezza e completezza, sul loro uso da parte del sito in questione e, dall’altro lato, occorre ottenere il consentimento dell’interessato indicandogli che continuando a navigare nel sito accetta l’uso dei cookies.
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Contrattazione elettronica:gli ultimi tre punti del Decalogo si riferiscono a casi di contrattazione elettronica. Nel primo, si illustrano gli aspetti generali ovvero gli obblighi cui deve ottemperare chiunque concluda un contratto tramite il suo sito web.Il secondo riguarda l’uso di condizioni generali di contratto e nell’ultimo di tratta dei contratti con i consumatori.
Per quanto riguarda la disciplina generale, cui sono soggetti tutti coloro che perfezionino contratti tramite web, la legge stabilisce alcune obbligazioni di informazione minima, previe e posteriori alla conclusione del contratto.
Relativamente alle informazioni previe alla conclusione del contratto, oltre al contenuto di questo, devono essere resi noti all’interessato i seguenti elementi:
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i vari adempimenti necessari per la conclusione del contratto;
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l’eventualità che il prestatore del servizio web, una volta concluso, archivi il contratto e questo sia accessibile:
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i mezzi tecnici per identificare e correggere i errori;
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la lingua o le lingue in cui potrà essere concluso il contratto.
Una volta concluso il contratto, il prestatore del servizio web dovrà confermare al destinatario la ricezione del suo ordine o la corretta conclusione del contratto attraverso posta elettronica, in un termine di 24 ore, ovvero attraverso un messaggio equivalente che confermi l’ordine.
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Condizioni generali di contratto: si tratta di condizioni generali di contratto con clausole predisposte dal titolare del sito web destinate ad essere utilizzate in una pluralità di contratti, ovvero formulari online attraverso cui correntemente si realizza la contrattazione di massa, per cui l’utilizzatore non negozia i termini del contratto poiché la sua scelta si riduce unicamente a selezionare le opzioni “accetto” o “non accetto”.
Al riguardo, il prestatore del servizio web dovrà rendere disponibili, previamente alla conclusione del contratto, le condizioni generali cui sarà soggetto il contratto stesso suscettibili di essere scaricate e riprodotte dall’utilizzatore. Sono inoltre applicabili le regole sull’integrazione e sull’interpretazione del contratto previste dalla normativa.
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Consumatori: per quanto riguarda i contratti con i consumatori, deve tenersi presente, innanzitutto, che, in generale, al consumatore risulta applicabile la legge del suo domicilio sebbene il contratto venga stipulato attraverso siti web stranieri. Nell’UE ciò è stabilito dal Regolamento “Roma I” e disposizioni analoghe vigono anche in altri Paesi in omaggio alla difesa dei consumatori.Tra gli obblighi specifici, cui deve sottostare il prestatore di sevizi web, previsti dalla normativa spagnola in materia di protezione dei consumatori vi è, ad esempio, il diritto di recesso del consumatore che gli consente di restituire, senza alcun costo, quanto acquistato in un termine di 14 giorni. Inoltre, il prestatore deve informare l’utilizzatore dell’esistenza di tale diritto e, in difetto, il termine per effettuare il recesso viene prorogato di 12 mesi.
Tali contratti sono poi soggetti a tutta la normativa in materia di nullità di clausole abusive la cui casistica è molto ampia e di cui si parlerà in un prossimo articolo.
Concludiamo così le due puntate relative al Decalogo fondamentale degli obblighi per l’esercizio di un sito web commerciale in Spagna. Ribadiamo, al riguardo, che tale Decalogo rappresenta un riassunto dei principali obblighi de non è né pretende di essere esaustivo oltre a non potersi considerare sufficiente all’entrata nel mercato online spagnolo. Qualora si intenda invece iniziare ad offrire beni o servizi tramite internet in Spagna, Frontius potrà fornire tutta l’assistenza legale necessaria.
Pablo Sylvester Fleming
http://www.frontius.org








