La Suprema Corte spagnola interpella Lussemburgo sulla validità dell’equo compenso sulla copia privata.
La polemica sul c.d. “equo compenso” è nuovamente tornata di scena. La scorsa settimana veniva resa nota l’ordinanza con cui la sezione del Contenzioso Amministrativo della Suprema Corte spagnola sollevava una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE sulla validità dell’attuale modello di compenso degli autori per far fronte al quale viene prevista un’apposita voce nel Bilancio dello Stato.
All’origine della polemica vi è l’introduzione, ad opera dell’art. 25 della Legge sulla proprietà intellettuale (Real Decreto Legislativo n. 1 del 12 aprile 1996), di una tassa su apparati e supporti che possono essere utilizzati per la realizzazione di copie private di opere protette dal diritto d’autore.
La principale critica mossa a tale modello riguardava l’indiscriminata imposizione dell’equo compenso, dando per scontato che il semplice acquisto di uno qualsiasi dei prodotti gravati dalla tassa avrebbe comportato, per l’acquirente, l’utilizzo, tra l’altro, per la duplicazione di opere protette dal diritto d’autore. Su questa stessa linea si era posta la Corte di Giustizia UE con sentenze come quelle pronunciate nei casi Padawan, Stichting de Thuiskopie e Amazon, laddove si stabiliva che solamente l’utilizzatore della copia privata è tenuto al pagamento dell’equo compenso poiché è questi a causare il pregiudizio per il titolare del diritto d’autore.
Orbene, al fine di adeguare la normativa in questione in seguito alle critiche ed alla giurisprudenza europea, venne adottata la decima disposizione transitoria del Real Decreto Legge n. 20 del 30 dicembre 2011 (recante misure urgenti in materia di bilancio, tributaria e finanziaria per la correzione del deficit pubblico) con la quale, da un lato, si sopprimeva l’art. 25 del Testo Unico della Legge sulla proprietà intellettuale e, per l’altro, si prevedeva un sistema per cui l’equo compenso veniva posto a carico del Bilancio dello Stato. Il parametro per la sua determinazione veniva individuato nella “stima del pregiudizio cagionato” stabilendosi altresì che il procedimento per addivenire alla sua quantificazione, pagamento e distribuzione sarebbero stati disciplinati da un regolamento, poi adottato con Real Decreto 1657/2012.
Ed è proprio tale provvedimento che ha provocato indirettamente l’ordinanza della Suprema Corte poiché i tre enti di gestione dei diritti d’autore - EGEDA (Ente di Gestione dei Diritti dei Produttori Audiovisivi), DAMA (Diritti d’Autore dei Media Audiovisivi) e VEGAP (Visivo Ente di Gestione degli Artisti Plastici) – hanno impugnato il regolamento lamentando, tra l’altro, che questo non sarebbe conforme alla normativa europea ,con particolare riferimento alla Direttiva 2001/29.
E’ interessante notare come la principale lagnanza degli enti di gestione coincida proprio con la critica che veniva mossa al precedente modello ovvero il fatto che si faccia gravare sul Bilancio dello Stato l’equo compenso con la conseguenza di imporre la tassa indiscriminatamente a tutti i contribuenti e non solo agli utilizzatori della copia privata. E’ peraltro chiaro che la motivazione economica che ha spinto gli enti in questione al ricorso è la drastica caduta delle entrate nelle loro casse e, di conseguenza, in quelle degli autori.
In risposta al ricorso, la Suprema Corte spagnola ha adottato l’ordinanza con cui solleva la questione pregiudiziale davanti alla Corte UE in merito alla conformità della normativa spagnola alla Direttiva, formulando i due quesiti seguenti:
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“E’ conforme all’art. 5.2.b) della Direttiva 2001/29 un sistema che preveda un equo compenso per la copia privata il quale, prendendo come parametro per la stima il pregiudizio effettivamente causato, pone il medesimo a carico del Bilancio dello Stato senza che con ciò sia possibile assicurare che il costo del compenso in questione sia fatto gravare sugli utilizzatori delle copie private?”
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Nel caso di risposta affermativa al primo quesito: “è conforme all’art. 5.2.b) della Directiva 2001/29 il fatto che l’importo totale destinato dal Bilancio dello Stato all’equo compenso per la copia privata, sebbene calcolato sulla base del pregiudizio effettivamente causato, debba essere stabilito entro i limiti di bilancio stabiliti per ogni esercizio?”.
Non resta quindi che attendere la risposta della Corte UE per vedere se la sua decisione farà cambiare, ancora una volta, il modello spagnolo dell’equo compenso per la copia privata. Il dibattito è lungi dall’essere giunto ad una conclusione.
Roberto Monterrubio Polidura
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