I patti parasociali per una gestione flessibile dei rapporti tra soci.

Torniamo sul diritto societario spagnolo con una breve analisi dell’istituto dei patti parasociali, strumento molto pratico per completare o complementare lo statuto sociale.

Questi sono riconosciuti legalmente ad opera dell’art. 29 della legge spagnola sulle società di capitale (Real Decreto Legislativo n. 1 del 2 luglio 2010) che li denomina “patti riservati”, disponendo semplicemente che non sono opponibili alla società. Per trovarne una definizione, occorre dunque fare appello alla dottrina che, nella più estesa definizione datane da Paz-Ares, figurano come “accordi conclusi tra alcuni o tutti i soci di una società per azioni o a responsabilità limitata con il fine di completare, attuare o modificare, nell’ambito dei ,oro rapporti interni, le regole legali e statutarie che la reggono”.

Da questa definizione possiamo trarre alcune annotazioni su questo tipo di patti:

  • Come ha ribadito la Risoluzione della Direzione Generale dei Registri e del Notariato del 19 febbraio 1998, essi hanno natura contrattuale e rientrano pertanto nell’ambito dell’autonomia privata di cui all’art. 1.255 del codice civile.

  • Sono conclusi tra alcuni o tutti i soci per cui la società, nella maggioranza dei casi, è terza, non potendo tali patti esserle opposti?

  • Complementano le regole legali e statutarie, superando la rigidità, sia formale che sostanziale, che caratterizza la disciplina statutaria.

Queste caratteristiche denotano alcuni dei vantaggi di questo tipo di patto e, in particolare: flessibilità, non esistendone modelli prestabiliti; riservatezza, non essendo possibile la loro iscrizione nel Registro Mercantile; facoltà di strutturare i rapporti tra soci con clausole diverse e non uniformi.

Quanto al loro contenuto, date le loro flessibilità e natura contrattuale, esso può essere dei più varii, per cui una classificazione delle diverse tipologie in tre diverse categorie può risultare utile:

  • Patti di relazione: riguardano le relazioni tra i soci stipulanti in merito, ad esempio, alla ripartizione degli utili, restrizioni alla trasmissione di azioni, etc..

  • Patti di attribuzione: concedono benefici alla società come il divieto di concorrenza o gli obblighi di conferimento o di finanziamento.

  • Patti di organizzazione: si riferiscono alle modalità di organizzazione della società rispetto, ad esempio, alla composizione del CdA, ai quorum o ai diritti della minoranza, etc…

Sotto il profilo della forma, vige la libertà anche se è consigliabile che i patti parasociali venano stipulati per atto pubblico al fine di conferire ai medesimi una certa sicurezza giuridica.

Infine, menzioneremo sommariamente una delle circostanze che più hanno dato da scrivere in relazione a questi patti: la possibilità di ottenerne l’esecuzione da parte dei loro stipulanti, ciò che è stato denominato l’”enforcement” dei patti parasociali. Data la loro natura contrattuale, le azioni per l’adempimento sono quelle previste dal codice civile ai sensi dell’art. 1.101 in relazione risarcimento per inadempimento o quelle di adempimento delle obbligazioni di fare, non fare e le altre oggetto dei patti.

Non risulta agevole, in caso di inadempimento, ottenere soddisfazione da parte degli stipulanti inadempienti a causa della difficoltà tecnica o ai termini che nella pratica caratterizzano la risoluzione di tali controversie, per cui si avvera necessaria una corretta redazione dei patti attraverso il corredo di garanzie o penali in caso di adempimento. E’ pertanto consigliabile, data la complessità di tali patti, avvalersi dell’assistenza di professionisti in modo tale da assicurare un pacifico rapporto tra i soci stipulanti in vigenza dei patti.

Roberto Monterrubio Polidura

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