Dal Tribunale Supremo stop alle banche (ma solo fino a un certo punto).


Confermata la nullità delle clausole “floor” nei mutui. Il Tribunale supremo spagnolo mette una pietra sopra alle previsioni di tassi minimi imposti dalle banche a partire da maggio 2013.

L’adunanza plenaria della prima sezione del Tribunale supremo spagnolo ha confermato la giurisprudenza relativa alla nullità, in quanto ritenute abusive, delle clausole c.d. “floor” per come sono state utilizzate da determinati enti creditizi nei mutui ipotecari stipulati con consumatori, rigettando quindi un ricorso presentato da CAJASUR.

Tuttavia, pronunciandosi su di un altro ricorso, presentato dal BBVA, la suprema giurisdizione iberica ha precisato come l’obbligazione restitutoria delle somme già corrisposte dai mutuatari in adempimento di dette clausole, dichiarate nulle in quanto non trasparenti, ha effetto solo a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la nullità, ovvero dal 9 maggio 2013. In tal modo, il Supremo pone un limite alle lagnanze dei clienti che hanno subito pregiudizio dalle clausole in questione, essendo le banche tenute alla restituzione di quanto percepito a partire da quel giorno.

Con le predette sentenze, di cui non sono ancora accessibili le motivazioni, anticipate sinteticamente solo da un comunicato stampa del 26 febbraio scorso, chiariscono la pronuncia di quasi due anni fa dallo stesso organo.

Le cosiddette clausole “floor” nei mutui ipotecari a interesse variabile fissavano una soglia minima al di sotto della quale l’interesse pagato dal mutuatario non poteva scendere nemmeno nel caso in cui lo facesse l’indice di riferimento (Euribor o altro simile) individuato per il calcolo degli interessi. Le banche si assicuravano così, in particolare nell’epoca del boom del mattone in Spagna che ha preceduto il crollo del settore immobiliare, un interesse minimo al riparo dalle fluttuazioni al ribasso del mercato finanziario.

Con la sentenza del 9 maggio 2013 il Supremo dichiarava la nullità di tali clausole in quanto il loro funzionamento risultava confuso e poco trasparente. Veniva inoltre imputata alle banche la mancanza di sufficienti informazioni preliminari sulla portata e gli effetti delle clausole così come sull’evoluzione ragionevolmente prevedibile del tasso di interesse e sulla comparazione con altri prodotti offerti da uno stesso ente creditizio.

Nella pronuncia si affermava come mediante l’uso di siffatte clausole “il mutuo, teoricamente ad interesse variabile, si converte in muto a interesse fisso variabile esclusivamente al rialzo”.

Tuttavia, il Tribunale Supremo limitava la portata della sua decisione, stabilendone l’irretroattività, di tal che la dichiarata nullità non riguardava le situazioni che avevano assunto carattere di definitività in virtù di pronunce passate in giudicato né i pagamenti già effettuati alla data di pubblicazione della sentenza in questione.

Con la recente pronuncia viene quindi confermata, da un lato, la nullità delle clausole “floor” e, dall’altro, l’insussistenza di un’obbligazione restitutoria in capo alle banche delle somme pagate prima del 9 maggio 2013 (il che, a contrario, significa che dovranno invece essere restituite quelle pagate dopo tale data).

Pablo Sylvester Fleming

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