Dalla sua approvazione, nell’ottobre dello scorso anno, e la successiva entrata in vigore, il primo gennaio 2015, la discussa legge 21 del 2014 che ha modificato il testo unico della legge sulla proprietà intellettuale, e, in misura minore, quella di procedura civile, ha suscitato numerose critiche oltre ad avere avuto un effetto dissuasore, inducendo alla modifica dei contenuti o addirittura alla chiusura di vari siti web.
La polemica è stata alimentata, per un verso, dal recente ricorso per illegittimità costituzionale promosso dal Partito socialista spagnolo il 4 febbraio scorso e, dall’altro, dal sollevamento, da parte del Tribunale supremo, di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Entrambe le vertenze hanno avuto origine dalla previsione, nella legge di bilancio per il 2015, di una voce relativa alla compensazione degli autori per il limite introdotto dalla legge alla copia privata.
Pare quindi essere una buona occasione per rammentare, a grandi linee, quali sono le novità introdotte dalla legge che vanno oltre la cosiddetta “tassa Google” e le misura volte ad evitare quella che si ritiene essere una violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei siti web.
1.- Copia privata.
- Viene ulteriormente circoscritta la nozione di copia privata. Infatti, viene considerata tale la copia realizzata da una persona fisica per uso privato non rientrandovi pertanto quello per l’attività imprenditoriale o professionale ed essendo conseguentemente esclusi i fini commerciali. Peraltro, la copia dovrà ovviamente essere realizzata a partire da un’opera ottenuta in modo lecito.
- Non rientrano in tale fattispecie i software e le banche dati, così come le opere definite dalla legge come quelle che vengono poste a disposizione del pubblico “con modalità con o senza fili, in modo tale che chiunque vi possa accedere dal luogo e nel momento che lo decida.”. Vi sono quindi ricomprese le opere offerte in streaming, video-on demand e altre modalità simili.
- la precedente tassa viene sostituita da una compensazione agli autori prevista in apposita voce del bilancio dello Stato commisurata al pregiudizio occasionato agli autori stessi dalla realizzazione di copie private e corrisposta dagli enti di gestione dei diritti d’autore. Al riguardo, va ricordato come il Tribunale supremo abbia sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE al fine di sapere se tale sistema di compensazione attraverso fondi previsti nel bilancio dello Stato sia conforme al diritto dell’Unione.
Ciò anche alla luce del fatto che il cambiamento di modello è stato originato proprio dalla sentenza del Giudice europeo (causa C-467/08,Padawan) che aveva decretato la non conformità del precedente sistema alla normativa dell’Unione.
2.- Tassa “Google”:
Si tratta di uno dei punti più controversi e discussi della nuova disciplina, che ha condotto Google a chiudere il suo servizio di news lo scorso 16 settembre 2014. La tassa grava l’utilizzo di frammenti non significativi di notizie da parte di coloro che la legge denomina “prestatori di servizi elettronici di aggregazione di contenuti”. I beneficiari di tale tassa sono gli editori o altri titolari di diritti sulle pubblicazioni citate. Come contropartita, i prestatori di servizi non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo di tali “frammenti non significativi”. Del percepimento della tassa sono incaricati gli enti di gestione dei diritti d’autore. Ne sono esentati dal pagamento gli altri fornitori di servizi come i motori di ricerca, etc.
3.- Estensione della tutela nei confronti della violazione di diritti di proprietà intellettuale tramite internet.
- Viene considerato responsabile della violazione di un diritto di proprietà intellettuale colui che induca alla violazione, cooperi alla sua commissione o chi, avendo un interesse economico diretto nei risultati della condotta, controlli la condotta di chi commette la violazione.
- Viene rafforzata la seconda sezione della Commissione per la proprietà intellettuale, incaricata di vigliare sulla protezione dei relativi diritti. Questa ha il potere di adottare le misure necessarie all’interruzione dei siti web che includano contenuti illeciti o collegamenti che rinviino a contenuti illeciti. La sezione può inoltre richiedere la collaborazione dei providers al fine di impedire la violazione del diritto che si ritiene violato.
4.- Enti di gestione dei diritti d’autore.
- Vengono estese le misure di controllo su tali enti e si tenta di renderne più trasparente il funzionamento.
5.- Opere orfane.
- La legge traspone la direttiva 2012/28/UE relativa alle cosiddette “opere orfane” ed al loro utilizzo da parte di biblioteche, istituzioni scolastiche, musei e altri enti pubblici con il fine di agevolare la loro diffusione.
- Sono definiti “opere orfane” quelle “i cui titolari di diritti non siano identificati o, pur essendolo, non sono reperibili nonostante ne sia stata effettuata l’opportuna ricerca”.
A grandi linee sono queste le novità introdotte dalla discussa riforma della legge sulla proprietà intellettuale. Così come previsto dalla sua quarta disposizione finale, essa deve essere attuata entro un anno dalla sua entrata in vigore attraverso un pacchetto di misure urgenti che il Governo dovrà elaborare al fine di giungere ad una revisione complessiva che costituirà la riforma integrale della legge sulla proprietà intellettuale. Non resta quindi che attendere questa grande riforma che dovrà recare una disciplina del settore al passo con i tempi.
Roberto Monterrubio Polidura
www.frontius.org















