Franchising in Spagna: un’opportunità per la ripresa.

L’attuale congiuntura economica sta facendo andare ancora più di moda, se è possibile, la formula del franchising, facendoci ritenere interessante per i nostri lettori poter disporre di una breve analisi di questo tipo di contratto sia da un punto di vista generale che sotto il profilo giuridico.

Nel Codice Deontologico Europeo del Franchising, quest’ultimo si caratterizza per:

  • essere un sistema di commercializzazione di prodotti, servizi e/o tecnologie;

  • essere basato su di una collaborazione stretta e continua tra imprese giuridicamente e finanziariamente indipendenti;

  • il franchisor concede al franchisee il diritto e impone l’obbligo di esercire l’impresa secondo uno schema da egli stesso elaborato.

Un altro elemento importante, tuttavia non menzionato tra le caratteristiche appena elencate, consiste nel fatto che sia il franchisor che il franchisee concludono il contratto in quanto “commercianti” o imprenditori, con le conseguenze giuridiche che ciò implica riguardo alla limitata protezione che il franchisee/investitore potrà ottenere dalla Legge Generale per la Difesa degli Utenti e dei Consumatori.

La collaborazione tra le parti apporta benefici tanto al franchisor quanto al franchisee. Rispetto al primo, il vantaggio consiste nella rapida espansione del business a un costo inferiore, consentendo una rapida occupazione del mercato ed una maggiore presenza del suo marchio. Il frachisee, dal canto suo, trae beneficio dal know-how franchisor potendo divenire imprenditore senza bisogno di avere troppa esperienza poiché approfitta della formazione, della conoscenza del marchio sul mercato e del sostegno pubblicitario fornito dal franchisor, non trovandosi quindi solo nella nuova avventura imprenditoriale.

Questo tipo di contratto implica normalmente il pagamento di un canone da parte del franchisee articolato in tre tipologie: di entrata, all’inizio della collaborazione; di gestione, da corrispondere durante tutta la durata del rapporto; pubblicitario, al fine di contribuire alle spese pubblicitarie sostenute dal franchisor.

Sotto un profilo strettamente giuridico, la disciplina del franchising si trova su due livelli.

Sul primo, vi sono le norme nazionali, che si limitano a quelle contenute nella legge n. 7 del 1996 sul Commercio al dettaglio e nel Real Decreto 201 del 2010 sull’attività commerciale in forma di franchising e sulla comunicazione dei dati al registro dei franchisor. Sulla materia è inoltre presente la normativa regionale che si limita però in gran parte ad articolare la disciplina nazionale sul registro dei franchising.

Su di un secondo livello, invece, si situa la disciplina europea contenuta nel Codice Deontologico Europeo del Franchising nonché nell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea attuato, in merito, dal Regolamento n. 330 del 2010 relativo all’applicazione del menzionato articolo a determinate categorie verticali e pratiche concertate, essendo entrambi relativi al diritto europeo della concorrenza.

La normativa spagnola non ha sviluppato in modo molto ampio questa tipologia contrattuale, limitandosi praticamente ad un solo articolo della legge sul Commercio al dettaglio, nella specie il n. 62, nonché al Real Decreto n. 201 del 2010. Gli aspetti comuni ai due provvedimenti sono i seguenti:

  • si dà una definizione di questo tipo contrattuale indicando le differenze con altri simili;

  • prevedono l’obbligo di iscrizione dei franchising nel Registro dei Franchisor entro tre mesi dall’inizio dell’attività Quest’obbligo è considerato fondamentale dal legislatore poiché la mancata comunicazione dei dati da parte del franchisor è suscettibile di comportare l’ impossibilità di continuare l’esercizio della propria attività. Si tratta quindi di uno degli accertamenti cui dovrà provvedere il potenziale franchisee prima di scegliere l’uno o l’altro franchisor.

  • si attribuisce una grande importanza alle informazioni di cui deve disporre il franchisee prima della conclusione del contratto. Si stabilisce, pertanto la l’obbligo da parte del franchisor di fornire al futuro imprenditore tutte le informazioni che possano risultargli necessarie per giungere alla conclusione del contratto con la più ampia conoscenza possibile del franchisor stesso e della sua attività. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili 20 giorni prima della firma del contratto;

  • si dà la possibilità al franchisor di esigere dal franchisee il rispetto di un obbligo di riservatezza sulle informazioni precontrattuali ricevute.

Da quanto sopra risulta come la legislazione spagnola non abbia trattato in modo molto dettagliato questa tipologia contrattuale assumendo quindi particolare importanza la disciplina dettata dall’autonomia privata.

Oltre alle norme specifiche specifiche sul franchising, ne esistono altre, a livello nazionale, che vi si riferiscono come quelle relative a marchi e brevetti o quelle di cui alla già citata Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e Utenti, che non affronteremo qui per brevità.

Per quanto riguarda la normativa europea, vi sono, da una parte, quelle sulla concorrenza, il cui commento avrebbe bisogno di una trattazione apposita e, dall’altra, quelle di cui al Codice Deontologico Europeo del Franchising.

Quest’ultimo, elaborato dalla Federazione Europea del Franchising, è un manuale di buone pratiche per gli imprenditori che ne fanno applicazione volontaria non avendo questo natura coercitiva ma limitandosi ad essere una guida di condotta per le imprese che vi aderiscano.

Il Codice disciplina in modo esteso e concreto il franchising, dandone una definizione e stabilendo diritti e obblighi di entrambe le parti così come dettando disposizioni, tra l’altro, in materia di pubblicità e sul contenuto del contratto. Da un punto di vista pratico, l’adesione del franchisor al Codice è fonte di maggior sicurezza per il franchisee il quale, oltre alla protezione fornita dalla legislazione nazionale ed europea, può avvalersi anche di quella derivate dalla sottoscrizione di questo.

Passiamo quindi ad affrontare, in conclusione, l’elemento del rapporto franchisor-franchisee quale è il contratto che, in assenza di una compiuta disciplina legale, diventa essenziale nella regolamentazione del rapporto tra le parti. Data la natura del franchising, che obbliga le parti ad una stretta collaborazione, una buona redazione del contratto è importante al fine di evitare inconvenienti che possano compromettere la fruttuosità del rapporto.

Il contratto deve pertanto essere equilibrato, non contemplando vantaggi eccessivi a favore di alcuna delle parti poiché ciò potrebbe dare luogo a conflitti che ostacolino lo sviluppo del business.

Oltre alle classiche clausole contrattuali, un contratto di franchising dovrebbe contenere, tra gli altri, le seguenti:

  • esclusività e territorialità. Al riguardo va menzionato il c.d. “master franchising”, concesso al franchisee affinché sviluppi l’attività del franchisor in una regione o paese con l’obbligo di svilupparla nel territorio assegnato;

  • divieto di concorrenza;

  • riservatezza;

  • modalità di risoluzione dei conflitti;

  • pubblicità e marketing;

  • diritto di utilizzo del “know-how”;

  • formazione.

Si tratta ovviamente di una lista non esaustiva ed utile solo ad evidenziare alcune peculiarità di questo tipo di contratto e l’importanza di una sua buona redazione. Peraltro, normalmente, il contratto è predisposto dal franchisor, dovendosi pertanto ascrivere alla categoria dei contratti per adesione non restando al franchisee che comprenderne adeguatamente il contenuto con l’eventuale assistenza di un legale anche al fine di evitare inconvenienti durante il rapporto.

Per concludere, possiamo affermare che il franchising è una buona opportunità per gli imprenditori poiché permette di stabilire una collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti, invitando a prenderla in considerazione avvalendosi della consulenza di avvocati esperti del settore che guidino i contraenti nel perseguimento del comune interesse.

Roberto Monterrubio Polidura

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