Unificati i due codici risalenti al XIX secolo. Entreranno in vigore nel 2016. Previsto il pagamento in peso di obbligazioni contratte in moneta estera.
All’inizio di ottobre il Parlamento argentino ha approvato il nuovo Codice Civile e Commerciale della Nazione, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2016. Il nuovo codice sostituisce e unifica in un solo corpus normativo i vecchi Codice Civile e Codice di Commercio, in vigore dal XIX secolo anche se successivamente più volte oggetto di importanti modificazioni tali da provocare, nel caso del Codice di Commercio, un fenomeno di vero e proprio “svuotamento” simile a quello che ha avuto luogo in Spagna, essendo stata gran parte del vecchio codice sostituita da leggi speciali posteriori.
Il nuovo codice ha origine in un progetto normativo predisposto da un gruppo di importanti giuristi guidato dal presidente della Corte Suprema di Giustizia della Nazione, il Dr. Ricardo Lorenzetti, e la sua approvazione non è stata esente da polemiche, senza il consenso né il dibattito parlamentare che una normativa di un così grande impatto sociale avrebbe consigliato e con l’opposizione a lanciare accuse sul mancato rispetto del procedimento previsto per l’approvazione di questo tipo di provvedimenti.
Questo si: poiché il nuovo codice entrerà in vigore dopo le elezioni presidenziali dell’anno prossimo dalle quali, inevitabilmente, uscirà un nuovo capo dell’Esecutivo visto che la ricandidatura dell’attuale Presidente non è consentita dalla Costituzione, non sono poche le voci che auspicano una mancata applicazione del nuovo codice per effetto del veto posto dal nuovo Governo prima della data prevista per la sua entrata in vigore.
Oltre queste considerazioni di ordine politico, è chiaro che il nuovo codice ha lo scopo dichiarato di semplificare ed adattare ai nuovi tempi la disciplina fondamentale che regge la convivenza sociale in Argentina. Il primo obiettivo è senza dubbio raggiunto, unificando in un unico codice le materie civile e commerciale e provvedendo alla riduzione del numero totale di articoli portandoli a 2.671. Per apprezzare la portata della novità basti pensare che, da solo, il vecchio Codice Civile contiene più di 4.000 articoli, molti dei quali sono caduti in desuetudine riguardando istituti del XIX secolo, ormai venuti meno, oppure risultavano sovrabbondati e eccessivamente dogmatici, ostacolando così la naturale evoluzione interpretativa che un’opera di tale natura deve consentire per adeguarsi ai cambiamenti avvenuti nella società.
Anche al secondo obiettivo, quello di attualizzare la legislazione per incorporarvi nuove realtà e problematiche sociali, si tenta di dare una risposta mediante l’inclusione di disposizioni che si riferiscono, tra l’altro, a cosiddetto “matrimonio egualitario” o tra persone dello stesso sesso, di diritti delle coppie di fatto, la semplificazione del divorzio, la disciplina della procreazione assistita, i diritti dei consumatori o le nuove forme di contrattazione commerciale.
Tra le novità introdotte dal nuovo codice, possono menzionarsi le seguenti:
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Matrimonio egualitario: il nuovo codice non fa differenza tra il matrimonio etero e omosessuale, recependo, in tal modo, l’equiparazione legale già approvata in Argentina con la legge n. 26.618, la prima in America Latina ad autorizzare a livello nazionale, con equiparazione al matrimonio, le unioni di persone dello stesso sesso.
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Divorzio e separazione dei beni: viene semplificata la procedura per ottenere il divorzio poiché sarà sufficiente la volontà di una sola delle parti. In precedenza era necessaria la volontà di entrambi i coniugi o era previsto il divorzio per colpa, nel quale la responsabilità ricadeva su di uno dei due. In entrambi i casi era prevista una durata minima del matrimonio prima di poter chiedere la dissoluzione del vincolo. Inoltre, si introduce, accanto al regime della comunione dei beni, anche quello della separazione.
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Unioni convenzionali: vengono legalmente riconosciute le coppie di fatto, dello stesso sesso o di sesso diverso, che possono iscriversi in un registro speciale e possono concludere patti di convivenza che riguardano, tra l’altro, il contributo di ciascun coniuge al sostentamento della famiglia, la separazione dei beni e l’assegnazione dell’abitazione in caso di cessazione della convivenza. In mancanza di un patto al riguardo, il codice prevede alcune regole per queste unioni concedendo determinati diritti ai suoi componenti, tra cui sono di particolare importanza quelli relativi alla protezione dell’abitazione familiare.
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Procreazione assistita: vengono disciplinate le forme artificiali di procreazione, equiparandole a quella biologica, e si stabiliscono regole di attribuzione della paternità così come i diritti di filiazione e di informazione dei nati attraverso l’uso di queste tecniche. Allo stesso modo, si vieta l’alterazione genetica di un embrione che si trasmetta ai discendenti.
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Nome e cognome: il figlio nato dal matrimonio potrà portare il primo cognome di uno qualsiasi dei due genitori, sulla base della scelta fatta da questi ultimi (nei paesi ispanici vige il doppio cognome, quello del padre seguito da quello della madre, ndr). Qualora non vi sia accordo tra i genitori, la scelta verrà fatta dall’Anagrafe mediante sorteggio. Per quanto riguarda il nome, si riconosce espressamente la possibilità di iscrivere nomi aborigeni o derivati da voci aborigeni autoctone o latinoamericane. Non possono iscriversi più di tre nomi o nomi stravaganti.
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Diritti personalissimi: è previsto un capo speciale per questo tipo di diritti che riguardano questioni come la dignità, il diritto all’immagine e la ricerca medica su esseri umani.
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Obbligazioni di dare in moneta estera: si tratta di uno dei punti più controversi della riforma. Il debitore che ha concluso un contratto in moneta estera può liberarsi pagando l’equivalente in moneta nazionale in corso. Con questa disposizione viene contrastata la pratica abituale di proteggersi dall’inflazione attraverso un clausola che prevede il pagamento in moneta estera, normalmente dollari americani, cui va sommato il controllo statale sul tasso di cambio attualmente vigente in Argentina. Per effetto di ciò il debitore potrebbe liberasi dalla sua obbligazione pagando molto meno di quanto stabilito.
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Contratti con i consumatori: si prevede un titolo speciale per i rapporti di consumo nel quale si affrontano, tra l’altro, la contrattazione a distanza e attraverso mezzi elettronici, l’informazione e la pubblicità diretta ai consumatori nonché le clausole abusive.
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Nuovi contratti commerciali: vengono disciplinati espressamente i contratti già presenti nella pratica commerciale ma atipici o non regolati normativamente come quelli di somministrazione, agenzia, concessione e franchising. Si introducono inoltre contratti già disciplinati da leggi speciali e il cui uso è molto comune, come il leasing o il trust.
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Società unipersonale: viene introdotta nell’ordinamento argentino la società unipersonale con forma di società per azioni soggetta a vigilanza statale.
Pablo Sylvester Fleming
http://www.frontius.org














