Entrata in vigore la nuova normativa europea su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale.
Il 10 gennaio scorso è entrato in vigore il Regolamento europeo 1215/2012 relativo alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento nonché all’esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetto “Bruxelles I bis), che abroga e sostituisce il noto Regolamento 44/2001 (“Bruxelles I”).
Tra gli interventi riformatori più significativi operati dal nuovo Regolamento vi sono alcune modifiche alle regole che disciplinano la litispendenza, vale a dire quella circostanza nella quale vi sono due giudizi pendenti davanti a giudici di distinti Paesi.
Al riguardo, nel precedente Regolamento, il c.d. Bruxelles I, in caso di pendenza, davanti a giudici di Paesi diversi, di controversie tra le stessi parti riguardanti la stessa questione, identica per oggetto e causa, il giudice presso il quale era stata presentata, in ordine di tempo, la seconda delle due domande era tenuto a sospendere il procedimento sino a quando il tribunale adito per primo non si fosse pronunciato sulla propria competenza.
Questa regola ha dato luogo ad una strategia denominata “siluro italiano” (in spagnolo “torpedo italiano”) o “siluro belga” per cui la parte contrattuale inadempiente, o che prevedeva di esserlo, adiva un giudice (di norma italiano, e da ciò l’espressione di cui sopra) della cui incompetenza era ben consapevole ma che, date le notorie lungaggini della giustizia italiana, avrebbe presumibilmente impiegato molto tempo, addirittura anni, prima di giungere alla declaratoria della propria competenza. Nel frattempo la domanda successivamente presentata dalla controparte dinanzi al giudice competente di altro Paese veniva sospesa in ragione della norma sulla preminenza accordata all’azione intentata per prima.
In questo modo, ad esempio, si poteva dare la seguente situazione.
Un’impresa italiana effettuava un acquisto da un’impresa francese, stipulandosi nel contratto che, in caso di controversia, il giudice competente sarebbe stato quello francese. La francese effettuava la consegna della merce come concordato ma l’italiana non pagava. A fronte della previsione di una probabile domanda della creditrice dinanzi al giudice francese, competente alla stregua della disposizione pattizia, l’impresa italiana “anticipava la mossa” citando la francese per inadempimento (mancata o inesatta consegna o, comunque, qualsiasi altra causa immaginaria) davanti ad un giudice italiano, il quale era sin da subito consapevole della propria incompetenza. Tuttavia, grazie alla norma del c.d. Bruxelles I, mediante questa domanda pretestuosa e sfruttando le lungaggini della giustizia italiana prima che si arrivasse alla declaratoria di incompetenza, la domanda di pagamento presentata dall’impresa francese davanti al giudice del proprio Paese, competente sulla base del contratto, veniva “frenata” per un periodo corrispondente a quello necessario al giudice italiano per pronunciarsi.
Una tale strategia veniva avallata dalla Corte di Giustizia della UE nel noto caso “Gasser” (Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl; Causa C-116/02).
L’impresa Gasser, con sede in Austria, aveva venduto per anni abbigliamento per bambini alla società italiana MISAT. Ad un certo punto, MISAT, presentava dinanzi al tribunale di Roma una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di Gasser. Successivamente quest’ultima agiva di fronte al giudice del proprio Paese per chiedere il pagamento, da parte di MISAT, di varie fatture insolute. In tutte queste fatture veniva prevista la competenza del giudice austriaco, senza che ciò fosse mai stato contestato da MISAT, con effetto di costituire un patto di sottomissione espressa alla giurisdizione austriaca. Peraltro, in applicazione delle norme sull’attribuzione di competenza di cui al Bruxelles I, il giudice competente sarebbe stato comunque austriaco in quanto giudice del luogo di esecuzione del contratto e del domicilio del convenuto. Sennonché, la domanda dinanzi al giudice italiano, pur manifestamente incompetente, era stata quella presentata per prima.
Pertanto, il giudice austriaco decise di sollevare, dinanzi alla Corte di Giustizia UE, una serie di questioni pregiudiziali che potrebbero sostanzialmente riassumersi nel quesito relativo alla necessità di sospensione del giudizio da parte del giudice austriaco, nonostante il giudice italiano fosse manifestamente incompetente, sino a quando quest’ultimo si fosse pronunciato sulla propria competenza. Inoltre veniva chiesto se tale sospensione fosse necessaria anche alla luce del fatto che il giudice italiano avrebbe prevedibilmente impiegato molto tempo prima di giungere alla pronuncia con evidente pregiudizio per l’impresa austriaca che aveva presentato la propria domanda conformemente alla legge.
La Corte di Giustizia, con la sua sentenza del 9 dicembre 2013, risposte a tali quesiti nell’unico modo che riteneva concesso dalla normativa vigente e cioè che la regola processuale prevista nel caso di litispendeza dal Regolamento Bruxelles I era chiara e si fondava sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per ciò secondo procedimento andava sospeso fintanto che il giudice dinanzi al quale era stata presentata la prima domanda si fosse pronunciato sulla propria competenza. Inoltre, trattandosi di una norma di portata europea, la Corte considerava che la chiarezza della norma fosse funzionale alla certezza giuridica e che, quindi, questa andasse preservata.
E inevitabilmente, anche l’argomentazione relativa alle lungaggini che affliggono determinate giurisdizioni in relazione alle pronunce veniva respinta dalla Corte, affermando che tutto il sistema del Regolamento Bruxelles I (e, potremmo aggiungere, dell’UE in generale) si fonda sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi giuridici e istituzionali. Pertanto, accogliere motivi che, nella sostanza, appoggiano sul mal funzionamento delle istituzioni di uno Stato membro non rientra tra le facoltà della Corte.
Nonostante questo chiaro precedente favorevole ai “siluri”, i giudici nazionali hanno tentato di porre rimedio a una siffatta strategia processuale, chiaramente ingiusta e deviante rispetto allo spirito originario delle norme sulla litispendenza. Per questo, si sono iniziate a ricercare sistematicamente le differenze tra la seconda e la prima domanda con riferimento tanto alle parti quanto all’oggetto o alla causa.
Al riguardo, si può ad esempio citare il caso, relativo ai marchi, deciso dal Tribunale Supremo spagnolo con sentenza del 4 marzo 2010 n. 72. Nella fattispecie, un’impresa che vendeva in Spagna un uovo di cioccolato denominato “Kinder sorpresa”, marchio con grande penetrazione nel mercato spagnolo, aveva citato un’impresa italiana che commerciava in Spagna un prodotto con caratteristiche simili sotto il nome di “Sopresa”, adducendo il rischio di confusione e di uso indebito di un marchio simile approfittando del prestigio guadagnatosi dall’altra.
Nelle sue difese, l’impresa italiana sosteneva di avere precedentemente presentato una domanda dinanzi ad un giudice di Milano al fine di far riconoscere il diritto di poter utilizzare la denominazione in questione in Spagna e che, pertanto, in virtù delle disposizioni del Bruxelles I, il giudice spagnolo avrebbe dovuto sospendere il procedimento sino a quando non si fosse pronunciato il giudice italiano.
Il Tribunale Supremo spagnolo, così come i giudici degli altri gradi di giudizio, respingevano tale argomentazione affermando che le parti nelle due controversie non fossero esattamente le stesse e che, d’altro lato, l’impresa italiana commercializzava il prodotto in Italia con il nome di “Supermario” per cui nemmeno l’oggetto delle controversia risultava essere identico. Infine, il Tribunale rilevava come anche i marchi in questione fossero titoli completamente distinti, l’uno italiano e l’altro spagnolo. In tal modo e con questi argomenti, il Tribunale Supremo neutralizzava il “siluro” lanciato dall’impresa italiana e caricato con una testata fornita, involontariamente, dal Bruxelles I.
Oggi, con l’entrata in vigore del Bruxelles I bis, si tenta di porre fine ad una tale situazione, evitando che vengano lanciati nuovi “siluri”. Infatti, l’art. 31.2 del nuovo Regolamento stabilisce che, nel caso in cui vi sia un patto di sottomissione espressa a favore di una determinata giurisdizione (vale a dire laddove le parti si siano accordate espressamente sul giudice competente nel caso di lite), qualsiasi altro giudice dinanzi al quale si presenti una domanda sospenderà il giudizio sino a quando il giudice oggetto della clausola contrattuale si pronunci sulla propria competenza, anche nel caso della domanda presentata per prima.
Con il nuovo Regolamento, pertanto, la prevalenza della prima domanda cede nel caso in cui la seconda sia presentata dinanzi al giudice a favore del quale si sia concordato espressamente, nel contratto, di sottoporre la controversia.
Si cerca così di porre freno alla strategia del “siluro” per lo meno nei casi più lampanti.
Non va tuttavia sottovalutata l’astuzia degli avvocati nel ricercare crepe nella normativa attraverso le quali far passare nuovi “siluri”.
Pablo Sylvester Fleming
www.frontius.org














